Art. 1 — Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32
All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) all'articolo 146, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Quando l'interprete o il traduttore risiede nella circoscrizione di altro tribunale, l'autorita' procedente, ove non ritenga di procedere personalmente, richiede al giudice per le indagini preliminari del luogo il compimento delle attivita' di cui ai commi precedenti."».
Testo vigente dal 14 luglio 2016
