Art. 14 — Assistenza in caso di cancellazione o ritardo alla partenza
Il vettore che viola gli obblighi di assistenza previsti dall'articolo 17 del regolamento, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600 per ciascun passeggero.
Testo vigente dal 19 agosto 2015
