Art. 1 — Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074
All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «La Regione, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilita', puo', in ogni caso, e comunque nel rispetto delle norme dell'Unione europea, modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle, prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni, con particolare riguardo ad interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale. La Regione puo' concedere, nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, incentivi e contributi che possono essere utilizzati anche in compensazione, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione.».
Testo vigente dal 29 agosto 2025
