Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 17, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2007

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1998 al 1 gennaio 2007. 845 parole tolte, 10 parole aggiunte in 17 capoversi.

tolto: I fondi pensione autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 6, nonche' quelli di cui all'articolo 18, commi 1, 3 e 8-bis, ivi compresi i fondi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonche' i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al trattamento di fine rapporto, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di societa' o enti ovvero determinate le modalita' di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritti nell'albo di cui all'articolo 4, comma 6, tenuto a cura della commissione di cui all'articolo 16. In conformita' agli indirizzo generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la commissione di cui all'articolo 16 esercita la vigilanza sui fondi pensione, ed in particolare:

tolto: a) tiene l'albo di cui all'articolo 4;

tolto: b) approva gli statuti ed i regolamenti dei fondi pensione, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto e valutandone anche la compatibilita' rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati;

tolto: c) svolge l'attivita' istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 6, comma 2-bis, e 9, comma 3, verifica la ricorrenza dei requisiti richiesti in attuazione del comma 3 del'articolo 4;

tolto: d) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi 4-quinquies e 5 dell'articolo 6;

tolto: e) definisce, d'intesa con le autorita' di vigilanza dei soggetti abitati a gestire le risorse dei fondi, schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori;

tolto: f) autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 6 nonche' alla lettera e) del presente comma;

tolto: g) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio dei fondi e della loro redditivita'; fornisce disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonche' ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione, attraverso la contabilizzazione secondo i criteri previsti dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo pensione;

Mostra gli altri 9 capoversi cambiati

tolto: h) valuta l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante l'elaborazione di schemi, criteri e modalita' di verifica, nonche' in ordine alla comunicazione periodica agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario del fondo e alle modalita' di pubblicita';

tolto: i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile dei fondi anche mediane ispezioni presso gli stessi, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;

tolto: l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare;

tolto: m) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tal fine, i fondi sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la commissione puo' avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro;

tolto: n) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali. Per l'esercizio della vigilanza, la commissione puo' disporre che le siano fatti pervenire, con le modalita' e nei termini da essa stessa stabiliti:

tolto: a) le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesti;

tolto: b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo dei fondi. La commissione puo' altresi':

tolto: a) convocare presso di se' gli organi di amministrazione e di controllo dei fondi pensione;

tolto: b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione dei fondi pensione fissandone l'ordine del giorno. Nell'esercizio della vigilanza, la commissione ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla commissione nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni ad eccezione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla commissione nell'esercizio della vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto d'uffico e hanno l'obbligo di riferire alla commissione tutte le irregolarita' constatate, anche quando configurino fattispecie di reato. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la commissione, le autorita' preposte alla vigilanza sui soggetti gestori di cui all'articolo 6 e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo. Entro il 31 marzo di ciascun anno la commissione trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sull'attivita' svolta, sulle questioni in corso di maggiore rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 5 DICEMBRE 2005, N. 252

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-04-21;124~art17 · fonte del testo