Art. 7 — Ulteriori misure di semplificazione in tema di accesso alle misure alternative
Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 47, comma 2, dopo le parole: «per almeno un mese in istituto,» sono inserite le seguenti: «se il soggetto e' recluso, e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna, se l'istanza e' proposta da soggetto in liberta',»;
- b)l'articolo 57 e' sostituito dal seguente: «Art. 57 (Legittimazione alla richiesta di misure). - 1. Le misure alternative e quelle di cui agli articoli 30, 30-ter, 52, 53 e 54 nonche' all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, possono essere richieste dal condannato, dall'internato, dai loro prossimi congiunti, dal difensore, ovvero proposte dal gruppo di osservazione e trattamento.».
Testo vigente dal 26 ottobre 2018
