Gli articoli pirotecnici non sono messi a disposizione sul mercato per le persone al di sotto dei seguenti limiti di eta':

  • a)fuochi d'artificio:
  • 1)di categoria F1 a privati che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno;
  • 2)di categoria F2 a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identita' in corso di validita';
  • 3)di categoria F3 a privati che non siano maggiorenni e che non siano muniti di nulla osta rilasciato dal questore ovvero di una licenza di porto d'armi;
  • b)articoli pirotecnici teatrali di categoria T1 e altri articoli pirotecnici di categoria P1 a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identita' in corso di validita'. I fabbricanti, gli importatori e i distributori mettono a disposizione sul mercato i seguenti articoli pirotecnici esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche di cui all'articolo 4 ed in possesso della licenza di cui all'articolo 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o del nulla osta del questore di cui all'articolo 55, terzo comma, del medesimo testo unico:
  • a)fuochi d'artificio di categoria F4;
  • b)articoli pirotecnici teatrali di categoria T2 e altri articoli pirotecnici di categoria P2. Gli altri articoli pirotecnici di categoria P1 per i veicoli, compresi i sistemi per airbag e di pretensionamento delle cinture di sicurezza, non sono messi a disposizione del pubblico, salvo laddove siano incorporati in un veicolo o in una sua parte staccabile. Le disposizioni di cui all'articolo 55, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano agli articoli pirotecnici di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b). Per esigenze di ordine, sicurezza, soccorso pubblico e incolumita' pubblica, ai minori degli anni 18 e' vietata la vendita, la cessione a qualsiasi titolo o la consegna dei prodotti pirotecnici del tipo «petardo» che presentino un contenuto esplosivo netto (NEC) di materiale scoppiante attivo fino a grammi sei di polvere nera, o fino a grammi uno di miscela a base di nitrato e metallo, o fino a grammi 0,5 di miscela a base di perclorato e metallo, nonche' articoli pirotecnici del tipo «razzo» con un contenuto esplosivo netto (NEC) complessivo fino a grammi 35, con una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre 5 grammi di polvere nera o 2 grammi di miscela a base di nitrato e metallo, o 1 grammo di miscela a base di perclorato e metallo. Gli articoli pirotecnici del tipo «razzo» con limiti superiori a quelli previsti al comma 5 e con un contenuto esplosivo netto (NEC) complessivo fino a grammi 75, con una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre 10 grammi di polvere nera o 4 grammi di miscela a basi di nitrato e metallo, o 2 grammi di miscela a base di perclorato e metallo, sono riservati ai maggiori di anni 18 in possesso del nulla osta del Questore o della licenza di porto d'armi. I prodotti pirotecnici del tipo «petardo» con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 e del tipo «razzo» con limiti superiori a quanto previsto dal comma 6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti della licenza o del nulla osta di cui al comma 2 e nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati. E' vietata la compravendita per corrispondenza di articoli pirotecnici di categoria F4, di categoria P2 e di categoria T2, di quelli indicati al comma 7, di quelli appartenenti alla categoria 4 riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' di quelli appartenenti alle medesime categorie classificati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 9 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011.

Testo vigente dal 12 agosto 2015

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-29;123~art5 · fonte del testo

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