Art. 9 — Documentazione giustificativa
Gli atti sottoposti al controllo sono corredati da titoli, documenti, certificazioni previste da specifiche norme e da ogni altro atto o documento giustificativo degli stessi. La documentazione di cui al comma 1 e' allegata in originale. Nei casi debitamente attestati e motivati dal dirigente responsabile della spesa, in cui ricorra l'imprescindibile esigenza di conservare gli originali presso l'ufficio emittente, e' possibile allegare copie, munite della certificazione di conformita' all'originale. Espletato il controllo, gli atti e la relativa documentazione sono restituiti all'amministrazione. Sono fatte salve le disposizioni in materia di dematerializzazione degli atti e dei flussi informativi tra le pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 3 agosto 2011
