Art. 5 — Procedura valutativa
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 27 novembre 2025, n. 184.
Abrogato dal 1 gennaio 2026
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 27 novembre 2025, n. 184.
Abrogato dal 1 gennaio 2026
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 2, comma 76, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, dopo aver previsto che nella procedura valutativa a sportello l'istruttoria delle agevolazioni avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, stabilisce che, «ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico». Le circostanze evidenziate dal rimettente come rivelatrici dell'irrazionalità della disciplina del procedimento valutativo a sportello non derivano direttamente dalla formulazione delle norme denunciate, ma costituiscono evenienze strettamente connesse alle modalità di fatto della loro attuazione, talché inconvenienti fattuali ed abusi applicativi delle norme impugnate sono insuscettibili di dar luogo a questione di costituzionalità ed attengono, piuttosto, a materia propria dell'osservazione dei giudici di merito. - In senso analogo, si vedano le citate sentenze n. 406 e n. 276/2005.
Art. 5 Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese · Art. 4 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 2002 al 1 gennaio 2026. 380 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono tuttavia ammissibili, nei casi previsti dalle leggi vigenti, anche le spese sostenute nell'anno antecedente ovvero, nel caso di procedimento a graduatoria, a partire dal termine di chiusura del bando procedente. Il soggetto competente comunica i requisiti, le modalita' e le condizioni concernenti i procedimenti di cui ai commi 2 e 3, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima dell'invio delle domande, e provvede a quanto disposto dall'articolo 2, comma 3. Nel procedimento a graduatoria sono regolati partitamente nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili e' effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati. Nel procedimento a sportello e' prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nonche' la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalita' dell'intervento e alle tipologie delle iniziative, per l'ammissibilita' all'attivita' istruttoria. Ove le disponibilita' finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento e' disposta secondo il predetto ordine cronologico. La domanda di accesso agli interventi e' presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, e contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del proponente, che dell'iniziativa per la quale e' richiesto l'intervento. L'attivita' istruttoria e' diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dalle singole normative, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma e il fine perseguito, la congruita' delle spese sostenute. Qualora l'attivita' istruttoria presupponga anche la validita' tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, la stessa e' svolta con particolare riferimento alla redditivita', alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione, nonche' la sua coerenza con gli obiettivi di sviluppo aziendale. A tale fine, ove i programmi siano volti a realizzare, ampliare o modificare impianti produttivi, sono utilizzati anche strumenti di simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a quello di entrata a regime dell'iniziativa. Le attivita' istruttorie e le relative decisioni sono definite entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 NOVEMBRE 2025, N. 184
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;123~art5 · fonte del testo
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