Art. 5 — Norme di coordinamento e transitorie
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Abrogato dal 1 gennaio 2004
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Abrogato dal 1 gennaio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 10 maggio 1997 al 1 gennaio 2004. 168 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nell'articolo 42, commi 1 e 4, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" sono sostituite dalle seguenti: "Garante per la protezione dei dati personali". Negli articoli 1 e 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676, le parole: "Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" sono sostituite dalle seguenti: "Garante per la protezione dei dati personali". Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per la gestione delle spese dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento per la gestione delle spese occorrenti per il funzionamento dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 1994, n. 769, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 1995.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-09;123~art5 · fonte del testo
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