Art. 4 — Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204
All'articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui al comma 2, nonche' agli articoli 35, comma 1, 42, quarto comma, 55 e 57 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificati dall'articolo 3 del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.».
Testo vigente dal 21 ottobre 2013
