Art. 18 — Termini di approvazione dei bilanci
Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, approvano:
- a)il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- b)il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell' anno successivo le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 aprile, per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti;
- c)il bilancio consolidato ((entro il 31 ottobre dell'anno successivo)). 32 Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 trasmettono i loro bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle· amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalita' previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi, standardizzati ed omogenei, assicurano l'effettiva comparabilita' delle informazioni tra i diversi enti territoriali.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 19 maggio 2020, n. 34
32Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 110, comma 1) che "Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e' differito al 30 novembre 2020".
Testo vigente dal 1 gennaio 2026
