Art. 12 — Certificazione delle organizzazioni di formazione
L'attivita' di formazione o di addestramento di allievi controllori, studenti controllori, e controllori del traffico aereo, incluse le relative valutazioni di competenza, e' svolta esclusivamente da parte delle organizzazioni in possesso della certificazione ENAC di organizzazione di formazione. L'ENAC stabilisce i requisiti per ottenere la certificazione con apposito regolamento. L'ENAC effettua verifiche periodiche programmate e verifiche non programmate, anche senza preavviso, sulle organizzazioni di formazione al fine di verificare l'effettiva osservanza dei requisiti del presente decreto. L'ENAC puo' delegare, in tutto o in parte, l'esecuzione delle verifiche cui al comma 3 ad organizzazioni riconosciute a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 550/2004. Qualora l'ENAC accerti che l'organizzazione di formazione non soddisfa piu' i requisiti o le condizioni prescritte, adotta le misure ritenute opportune, ivi compreso il ritiro della certificazione.
Testo vigente dal 8 luglio 2008
