Art. 5 — Sostituzione dell'articolo 147 della legge 22 aprile 1941, n. 633
L'articolo 147 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: «Art. 147. - 1. Il diritto di cui all'articolo 144 non puo' formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente.».
Testo vigente dal 25 marzo 2006
