((1. L'autorita' competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 7, comma 5, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica all'operatore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti del procedimento, ai fini della consultazione del pubblico. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale nonche', ove esistente, nel proprio sito internet, di un annuncio contenente:

  • a)la domanda di autorizzazione contenente l'indicazione della localizzazione della struttura di deposito e del nominativo dell'operatore;
  • b)informazioni dettagliate sull'autorita' competente responsabile del procedimento e sugli uffici dove e' possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni, nonche' i termini per la presentazione delle stesse;
  • c)se applicabile, informazioni sulla necessita' di una consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione relativa ad una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16;
  • d)la natura delle eventuali decisioni;
  • e)l'indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la divulgazione)) (( L'autorita' competente mette a disposizione del pubblico interessato, attraverso la pubblicazione nel proprio sito internet, anche i principali rapporti e pareri trasmessi all'autorita' competente medesima in merito alla domanda di autorizzazione, nonche' altre informazioni attinenti alla domanda di autorizzazione presentate successivamente alla data di pubblicazione da parte dell'operatore. 1-ter. Le forme di pubblicita' di cui al comma 1 tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni)) ((2. I soggetti interessati possono presentare in forma scritta osservazioni all'autorita' competente fino a trenta giorni prima della conclusione del procedimento autorizzativo. L'operatore provvede ad informare il pubblico della data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni unitamente alla pubblicazione delle altre informazioni di cui ai commi 1 e 1-bis)) Dopo l'adozione della decisione, copia della stessa e di qualsiasi suo successivo aggiornamento e' messa a disposizione del pubblico presso gli uffici di cui al comma 1. Presso i medesimi uffici sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si e' fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate.

Testo vigente dal 4 settembre 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 4 settembre 2013

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 2008 al 4 settembre 2013. 25 parole tolte, 190 parole aggiunte in 6 capoversi.

aggiunto: 1. L'autorita' competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o di … e a sue spese, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale aggiunto: nonche', ove esistente, nel proprio sito internet, di un annuncio contenenteaggiunto: :

aggiunto: a) la domanda di autorizzazione contenente l'indicazione della localizzazione della struttura di deposito e del nominativo dell'operatoretolto: , nonche' gli uffici, individuati dall'autorita' competente,aggiunto: ;

aggiunto: b) informazioni dettagliate sull'autorita' competente responsabile del procedimento e sugli uffici dove e' possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazionitolto: . Taliaggiunto: , nonche' i termini per la presentazione delle stesse;

aggiunto: c) se applicabile, informazioni sulla necessita' di una consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione relativa ad una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16;

aggiunto: d) la natura delle eventuali decisioni;

aggiunto: e) l'indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la divulgazione L'autorita' competente mette a disposizione del pubblico interessato, attraverso la pubblicazione nel proprio sito internet, anche i principali rapporti e pareri trasmessi all'autorita' competente medesima in merito alla domanda di autorizzazione, nonche' altre informazioni attinenti alla domanda di autorizzazione presentate successivamente alla data di pubblicazione da parte dell'operatore. 1-ter. Le forme di pubblicita' aggiunto: di cui al comma 1 tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della tolto: citata legge aggiunto: legge 7 agosto 1990, n. 241 tolto: del 1990. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 1, iaggiunto: , e successive modificazioni 2. I soggetti interessati possono presentare in forma scritta osservazioni all'autorita' competentetolto: . aggiunto: fino a trenta giorni prima della conclusione del procedimento autorizzativo. L'operatore provvede ad informare il pubblico della data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni unitamente alla pubblicazione delle altre informazioni di cui ai commi 1 e 1-bis Dopo l'adozione della decisione, copia della stessa e di qualsiasi suo successivo aggiornamento …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;117~art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari