Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 527/2002

    Questione inammissibile
    9 dicembre 2002

    Manifesta inammissibilità, per carenze di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione. L'ordinanza di rimessione, infatti, priva di qualsiasi elemento e di qualsiasi valutazione circa il concreto percorso e situazione di carriera del ricorrente, si limita, nell'invocare l'intervento della Corte, ad una affermazione di "evidente" rilevanza. Essa, peraltro, apoditticamente afferma che la sopravvenuta disposizione di assestamento dell'attuale ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, contenuta nell'art. 28 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, non sarebbe rilevante ai fini della definizione del giudizio, nulla dicendo in ordine ad una eventuale intervenuta "rideterminazione delle anzianità" da parte della stessa amministrazione, che vi sarebbe, perlatro, tenuta indipendentemente da apposita domanda. Né il giudice 'a quò si pone il problema degli effetti dell'abrogazione della norma denunciata ad opera dell'art. 39 del richiamato decreto legislativo n. 298 del 2000 e neppure prende in considerazione il modo con cui il ricorrente sia pervenuto nel ruolo tecnico.

    Art. 16 Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 28 Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 1993 al 24 ottobre 2010. 291 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Il reclutamento degli ufficiali del ruolo tecnico avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

tolto: a) i cittadini italiani che non abbiano superato il trentaduesimo anno di eta' al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso e che siano in possesso dei requisiti generali previsti dalle norme vigenti per gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nonche' del diploma di laurea richiesto dal bando di concorso;

tolto: b) i marescialli dell'Arma dei carabinieri che non abbiano superato il quarantesimo anno di eta' al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, abbiano frequentato specifici corso di specializzazione, siano stati gia' impiegati per almeno un quinquennio nella relativa specialita' ed abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media". Il numero dei posti messi a concorso e le modalita' di espletamento dello stesso, articolato in due prove scritte ed una orale, attinenti al tipo di specializzazione professionale indicato nel predetto bando, sono stabiliti con decreto ministeriale. Per la partecipazione al concorso di cui al comma 1 i candidati devono possedere:

tolto: a) l'idoneita' fisica al servizio militare incondizionato quale ufficiale dei carabinieri, da accertarsi mediante visita medico- collegiale presso l'ospedale militare o i centri medico-legali militari della sede del comando di regione militare nel cui territorio e' dislocato il reparto o ente di appartenenza o il distretto militare di residenza;

tolto: b) i necessari requisiti psico-attitudinali. I vincitori del concorso sono nominati tenenti ed ammessi a frequentare il corso formativo previsto dalla tabella 2 al termine del quale conseguono la promozione al grado di capitano assumendo nel ruolo la posizione determinatasi in base alla graduatoria di merito di fine corso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 298

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-24;117~art16 · fonte del testo

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