L'articolo 19 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 19. - 1. Fino alla trasformazione in societa' per azioni e' in facolta' dell'Istituto avvalersi dell'Avvocatura generale dello Stato per la difesa e la rappresentanza davanti a qualsiasi giurisdizione.".
Testo vigente dal 29 aprile 1999
