L'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati e delle pubblicazioni anche su supporti informatici, nonche' dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato. 2. L'Istituto provvede alla stampa ed alla gestione, anche con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale e della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, salva la competenza del Ministero di grazia e giustizia per quanto concerne la direzione e la redazione delle stesse, nonche' alla stampa delle pubblicazioni ufficiali dello Stato. 3. L'Istituto cura la stampa di pubblicazioni di carattere legislativo, di raccolte e di estratti di leggi e atti ufficiali e di pubblicazioni similari. 4. L'Istituto puo', inoltre, pubblicare e vendere opere aventi rilevante carattere artistico, letterario, scientifico e, in genere, culturale, ferme restando in materia le attribuzioni del Ministero per i beni e le attivita' culturali. 5. L'Istituto svolge, altresi', i seguenti compiti:

  • a)conio delle monete di Stato in conformita' delle leggi vigenti;
  • b)conio di monete estere;
  • c)conio di monete a corso legale di speciale scelta da cedere, a norma di legge, a privati, enti ed associazioni;
  • d)conio di medaglie e fusioni artistiche per conto dello Stato italiano, di Stati esteri, di enti e privati;
  • e)fabbricazione di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato;
  • f)fabbricazione di timbri metallici e marchi per conto di enti pubblici e di privati;
  • g)fabbricazione di contrassegni di Stato;
  • h)fabbricazione di targhe, distintivi metallici, gettoni ed altri prodotti artistici;
  • i)promozione dell'attivita' della Scuola dell'arte della medaglia e del Museo della Zecca;
  • l)esecuzione di saggi su monete e metalli per conto dello Stato e di privati;
  • m)riparazione di congegni e macchinari in uso o in proprieta' dello Stato;
  • n)partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti al campo specifico della meccanica;
  • o)perizia delle monete ritenute false;
  • p)conio di monete commemorative o celebrative;
  • q)fabbricazione di contrassegni per macchine affrancatrici per conto dello Stato;
  • r)promozione e partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni di cui al presente articolo. 6. La coniazione da parte della sezione Zecca di monete per conto di Stati esteri dovra' essere preventivamente autorizzata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 7. L'Istituto puo' vendere i suoi prodotti alle aziende autonome di Stato, ad enti e a privati italiani e stranieri ed assumere commesse in materia cartaria e, con l'autorizzazione del servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in materia grafica. 8. Nello svolgimento della sua attivita', l'Istituto puo' esercitare, direttamente o indirettamente, attivita' affini, ausiliarie, connesse o strumentali rispetto a quelle previste nel presente articolo. 9. L'Istituto, nello svolgimento della sua attivita' puo' compiere ogni operazione di natura mobiliare o immobiliare necessaria od utile al raggiungimento delle sue finalita'. 10. Le attivita' e i compiti di cui al presente articolo sono svolti nel rispetto della normativa comunitaria in materia.".

Testo vigente dal 29 aprile 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-21;116~art2 · fonte del testo

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