Art. 6 — Diritto di indennizzo delle vittime di tratta
All'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 2-ter, e' sostituito dal seguente: «2-ter. L'indennizzo, nel rispetto della disponibilita' del Fondo e del numero di istanze pervenute nell'anno di riferimento, e' corrisposto in misura non inferiore a euro 1.500 e non superiore a euro 10.000 per ciascuna vittima, detratte le somme erogate alle vittime, a qualunque titolo, da soggetti pubblici e privati e fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di reato previste da altre disposizioni di legge, se piu' favorevoli.»;
- b)al comma 2-quater sono apportate le seguenti modificazioni: 1. al primo periodo, dopo le parole «Presidenza del Consiglio dei ministri,» sono inserite le seguenti: «Dipartimento per le pari opportunita',», la parola «cinque» e' sostituita dalla parola «due», e dopo le parole «sentenza non definitiva» sono inserite le seguenti: «che condanna»; 2. il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Quando l'autore del reato e' stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento in cui e' stata accertata la sua responsabilita', la domanda e' presentata entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.»;
- c)al comma 2-quinquies sono apportate le seguenti modificazioni: 1. al primo periodo, le parole «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi», e dopo le parole «codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «o dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione».
- d)il comma 2-sexies e' abrogato. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c), si applicano alle domande di accesso al Fondo presentate a seguito del passaggio in giudicato o al deposito delle sentenze o dei provvedimenti di archiviazione di cui ai commi 2-quater e 2-quinquies dell'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, intervenuti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
Testo vigente dal 1 luglio 2026
