Art. 3 — Modifiche al codice penale
Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 600, primo comma, dopo le parole: «lavorative o sessuali» sono inserite le seguenti: «, ivi compresa la realizzazione di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale» e le parole da: «ovvero all'accattonaggio» fino alle parole: «prelievo di organi» sono sostituite dalle seguenti: «, all'accattonaggio, alla maternita' surrogata, al matrimonio forzato, all'adozione illegale o a sottoporsi al prelievo di organi o comunque al compimento di attivita' illecite che ne comportino lo sfruttamento»;
- b)all'articolo 601, al primo comma, la parola: «, sessuali» e' sostituita dalle seguenti: «o sessuali, ivi compresa la realizzazione di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale,» e le parole da: «comunque al» fino a: «prelievo di organi» sono sostituite dalle seguenti: «alla maternita' surrogata, al matrimonio forzato, all'adozione illegale o a sottoporsi al prelievo di organi o comunque al compimento di attivita' illecite che ne comportano lo sfruttamento.»;
- c)dopo l'articolo 601 e' inserito il seguente: «Art. 601.1 (Approfittamento della vittima di riduzione in schiavitu' o di tratta). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque sfrutta le prestazioni di chi sa essere vittima dei reati di cui agli articoli 600 e 601 e' punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 500 a euro 3.000.»;
- d)all'articolo 602-ter, primo comma, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) se l'autore del reato ha diffuso o ha agevolato la diffusione, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, di immagini, video o analogo materiale di natura sessuale relativo alla vittima.»;
- e)all'articolo 609-decies, primo comma, dopo la parola: «601,» e' inserita la seguente: «601.1,».
Testo vigente dal 1 luglio 2026
