Al fine di provvedere al monitoraggio e al coordinamento degli strumenti di cui al presente decreto legislativo, entro il 30 maggio di ciascun anno a decorrere dall'anno 2009, l'Unita' per l'efficienza energetica provvede alla redazione del Rapporto annuale per l'efficienza energetica, di seguito denominato: "Rapporto". Il Rapporto contiene:

  • a)l'analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3;
  • b)l'analisi e il monitoraggio degli strumenti di incentivazione di cui al presente decreto e degli ulteriori strumenti attivati a livello regionale e locale in conformita' a quanto previsto dall'articolo 6;
  • c)l'analisi dei risultati conseguiti nell'ambito del quadro regolatorio per la semplificazione delle procedure autorizzative, per la definizione degli obblighi e degli standard minimi di efficienza energetica, per l'accesso alla rete dei sistemi efficienti di utenza, individuato dalle disposizioni di cui al presente decreto legislativo;
  • d)l'analisi dei miglioramenti e dei risultati conseguiti nei diversi settori e per le diverse tecnologie, comprensiva di valutazioni economiche sulla redditivita' dei diversi investimenti e servizi energetici;
  • e)l'analisi e la mappatura dei livelli di efficienza energetica presenti nelle diverse aree del territorio nazionale utilizzando anche i risultati ottenuti dalle azioni messe in atto dalle regioni e dalle province autonome;
  • f)l'individuazione delle eventuali misure aggiuntive necessarie anche in riferimento a quanto emerso dall'analisi di cui alla lettera e), ivi inclusi eventuali ulteriori provvedimenti economici e fiscali, per favorire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3;
  • g)le ulteriori valutazioni necessarie all'attuazione dei commi 2 e 3;
  • h)il rapporto riportera' altresi' un'analisi sui consumi e i risparmi ottenuti a livello regionale e sara' messo a disposizione del pubblico in formato elettronico. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 LUGLIO 2014, N. 102)). Il secondo e il terzo Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica:
  • a)includono un'analisi e una valutazione approfondite del precedente Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica;
  • b)includono i risultati definitivi riguardo al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico di cui all'articolo 3;
  • c)si basano sui dati disponibili, integrati da stime;
  • d)includono piani relativi a misure addizionali e informazioni sugli effetti previsti dalle stesse intesi ad ovviare alle carenze constatate o previste rispetto agli obiettivi;
  • e)prevedono il ricorso ai fattori e ai metodi di cui all'articolo 3;
  • f)sono predisposti su iniziativa e proposta dell'Unita' per l'efficienza energetica in collaborazione con un gruppo di lavoro istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 19 luglio 2014

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 19 luglio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 2010 al 19 luglio 2014. 93 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

h) il rapporto riportera' altresi' un'analisi sui consumi e i risparmi ottenuti a livello regionale e sara' messo a disposizione del pubblico in formato elettronico. tolto: Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e su proposta dell'Unita' per l'efficienza energetica sulla base dei rapporti di cui al comma 1, approva e trasmette alla Commissione europea:

tolto: a) un secondo Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, PAEE, entro il 30 giugno 2011;

tolto: b) un terzo Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, PAEE, entro il 30 giugno 2014 aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 LUGLIO 2014, N. 102. Il secondo e il terzo Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;115~art5 · fonte del testo