Art. 7 — Disposizioni in materia di ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale
Fra le entrate devolute alla Regione, ai sensi del primo comma, lettera m), e del secondo comma dell'articolo 8 dello Statuto, rientra anche la quota del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative agli interessi, premi ed altri frutti corrisposti a depositanti e correntisti da uffici postali e da sportelli di aziende ed istituti di credito operanti nella Regione. La quota di cui al comma 1 e' determinata dal Dipartimento delle Finanze sulla base della distribuzione territoriale del risparmio delle famiglie e delle imprese, cosi' come risultante dai dati pubblicati dalla Banca d'Italia per l'annualita' di riferimento. Per l'erogazione dell'acconto si utilizzano i dati dell'ultimo anno disponibile. Fino a quando non saranno definite, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Regione, le ulteriori modalita' per la determinazione dei criteri di quantificazione, le compartecipazioni alle entrate tributarie non disciplinate dai precedenti commi sono determinate dal Dipartimento delle Finanze sulla base del gettito riscosso nel territorio regionale e sono devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Testo vigente dal 27 giugno 2016
