Disposizioni in materia di imposta sul reddito delle societa' La quota relativa all'imposta sul reddito delle societa' - IRES, spettante alla Regione ai sensi del primo comma, lettera a) e del secondo comma dell'articolo 8 dello Statuto, e' determinata dal Dipartimento delle Finanze prendendo in considerazione:
- a)il luogo di ubicazione degli impianti per le imprese mono-impianto che operano nella Regione;
- b)la distribuzione percentuale della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, per le imprese multi-impianto, relativamente alla quota di produzione realizzata nel territorio della Regione. La quota spettante alla Regione e' determinata dal Dipartimento delle Finanze e devoluta dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Testo vigente dal 27 giugno 2016
