Art. 5 — Ingredienti assimilati agli additivi
All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo la lettera d), e' aggiunta, in fine, la seguente: «d-bis) le sostanze che, pur non essendo additivi, sono utilizzate secondo le stesse modalita' e con le stesse finalita' dei coadiuvanti tecnologici e che rimangono presenti nel prodotto finito, anche se in forma modificata.».
Testo vigente dal 23 marzo 2006
