Art. 10 — Sostanze diverse dagli ingredienti
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, puo' essere definita, sulla base dei sistemi di rilevazione analitica disponibili, in attesa di norme comunitarie specifiche, la soglia al di sopra della quale deve essere indicata in etichetta la presenza di sostanze di cui alla sezione III dell'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, diverse dagli ingredienti.
Testo vigente dal 23 marzo 2006
