Art. 10 — Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/89/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari

Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari. Con specifico riferimento alla disciplina relativa all'indicazione degli ingredienti che possono provocare allergie o intolleranze, come individuati dall'allegato III-bis della direttiva 2003/89/CE, il Governo nell'adozione del suddetto decreto legislativo si conforma ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)stabilire, anche mediante rinvio ad un decreto del Ministro della salute, sulla base dei sistemi di rilevazione analitica disponibili, la soglia al di sopra della quale deve essere indicata in etichetta la presenza dei suddetti ingredienti;
  • b)qualora sia accertato, sulla base dei migliori studi scientifici disponibili a livello internazionale, che la soglia di tossicita' degli ingredienti di cui all'alinea, per i soggetti affetti da allergia o intolleranza, sia superiore a quella di cui alla lettera a), nelle etichette dei prodotti alimentari puo' essere indicato che i suddetti ingredienti sono presenti, ma in misura inferiore alla soglia di tossicita';
  • c)stabilire le procedure di autocertificazione che le imprese devono adottare per la verifica della presenza degli ingredienti di cui all'alinea nei propri prodotti, in relazione alle materie prime ed ai processi di lavorazione utilizzati;
  • d)stabilire la disciplina relativa all'indicazione delle informazioni di cui al presente comma in etichetta, al fine di garantire l'agevole leggibilita' delle medesime da parte dei consumatori.

Testo vigente dal 27 aprile 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-04-18;62~art10 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari