Art. 4 — Raccolta e trasmissione dati
Le autorita' competenti trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanita' una relazione sulle attivita' svolte per il controllo del rispetto dei limiti di cui all'art. 1 specificando, per il limite relativo all'inquinamento atmosferico, il metodo adottato. Il Ministero dell'ambiente predispone una relazione di sintesi dei dati di cui al comma 1 e la trasmette alla Commissione dell'Unione europea.
Testo vigente dal 20 aprile 1995
