Art. 3 — Attività di demolizione di manufatti e di rimozione di amianto o di materiali contenenti amianto
Per l'attivita' di demolizione di edifici, strutture ed attrezzature contenenti amianto nonche' per la rimozione da essi di amianto o di materiali contenenti amianto, le quali comportano la dispersione di fibre o polveri di amianto, restano fermi l'obbligo della redazione del piano di lavoro e l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
Testo vigente dal 20 aprile 1995
