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Che cosa è cambiato dal 19 aprile 2016

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 2007 al 19 aprile 2016. 1331 parole tolte, 10 parole aggiunte in 24 capoversi.

tolto: Al fine di assicurare piu' penetranti forme di controllo e vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonche' di tutelare piu' efficacemente le condizioni di lavoro e i diritti dei lavoratori nell'esecuzione dei predetti contratti, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:

tolto: a) all'articolo 5, comma 5, lettera g), dopo le parole: «requisiti soggettivi» sono inserite le seguenti: «compresa la regolarita' contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266,»;

tolto: b) all'articolo 5, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

tolto: 1) la lettera r) e' sostituita dalla seguente: «r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore;»;

tolto: 2) dopo la lettera s) e' aggiunta la seguente: «s-bis) tutela dei diritti dei lavoratori, secondo quanto gia' previsto ai sensi del regolamento recante capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.»;

tolto: c) all'articolo 7, comma 3, le parole: «dei Ministeri interessati» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli altri Ministeri interessati»;

tolto: d) all'articolo 7, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. Nella determinazione dei costi standardizzati, di cui al comma 4, lettere b) e c), si tiene conto del costo del lavoro determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 87, comma 2, lettera g).»;

tolto: e) all'articolo 38, comma 1:

Mostra gli altri 16 capoversi cambiati

tolto: 1) alla lettera m) dopo le parole: «divieto di contrarre con la pubblica amministrazione» sono aggiunte le seguenti: «compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248»;

tolto: 2) dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente: «m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte dell'Autorita' per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.»;

tolto: f) all'articolo 40 sono apportate le seguenti modificazioni:

tolto: 1) al comma 3, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «Le SOA nell'esercizio dell'attivita' di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente.»;

tolto: 2) al comma 4, lettera g), dopo le parole: «commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni» sono inserite le seguenti: «nonche' in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Autorita',»;

tolto: g) all'articolo 40, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: «9-bis. Le SOA sono responsabili della conservazione della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni anche dopo la cessazione dell'attivita' di attestazione. Le SOA sono altresi' tenute a rendere disponibile la documentazione e gli atti ai soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione; in caso di inadempimento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11. In ogni caso le SOA restano tenute alla conservazione della documentazione e degli atti di cui al primo periodo per dieci anni o nel diverso termine indicato con il regolamento di cui all'articolo 5. 9-ter. Le SOA hanno l'obbligo di revocare l'attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di inadempienza l'Autorita' procede a revocare alla SOA l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione.»;

tolto: h) all'articolo 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

tolto: 1) al comma 4 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario e' solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.»;

tolto: 2) al comma 6, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarita' contributiva, nonche' copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.»;

tolto: 3) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore dell'edilizia, le Casse Edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con INPS e INAIL, rilasciano il documento unico di regolarita' contributiva comprensivo della verifica della congruita' della incidenza della mano d'opera relativa al cantiere interessato dai lavori, ai sensi dell'articolo 1, commi 1173 e 1174 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»;

tolto: i) all'articolo 135:

tolto: 1) nella rubrica, dopo le parole: «Risoluzione del contratto per reati accertati» sono aggiunte le seguenti: «e per revoca dell'attestazione di qualificazione»;

tolto: 2) al comma 1, dopo le parole «1956, n. 1423,» sono inserite le seguenti: «ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575,»;

tolto: 3) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.»;

tolto: l) all'articolo 176, comma 3, lettera e), sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180 del codice e del decreto dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004, in ogni caso prevedendo l'adozione di protocolli di legalita' che comportino clausole specifiche di impegno, da parte dell'impresa aggiudicataria, a denunciare eventuali tentativi di estorsione, con la possibilita' di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che e' tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalita' di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresi', lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalita' attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonche' le soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20.»;

tolto: m) all'articolo 247, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Per gli interventi e gli insediamenti strategici di cui all'articolo 253, comma 27, lettera f), le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa sono definite dal CIPE con le stesse modalita' e gli stessi effetti previsti dall'articolo 176, comma 3, lettera e). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 176, comma 20.».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-07-31;113~art3 · fonte del testo

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