Art. 53 — Funzioni soppresse
Sono o restano soppresse:
- a)le funzioni consultive, spettanti al Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 2 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sui progetti e le questioni di interesse urbanistico;
- b)le attribuzioni spettanti al Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, in materia di piani territoriali di coordinamento;
- c)le funzioni relative alla tenuta dell'albo degli esperti di pianificazione;
- d)le residue funzioni statali in materia di piani di ricostruzione;
- e)le funzioni giurisdizionali delle commissioni centrale e regionali di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.
Testo vigente dal 21 aprile 1998
