Art. 139 — Trasferimenti alle province ed ai comuni
Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:
- a)l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
- b)la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
- c)i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
- d)il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
- e)la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
- f)le iniziative e le attivita' di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
- g)la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale. I comuni, anche in collaborazione con le comunita' montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:
- a)educazione degli adulti;
- b)interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
- c)azioni tese a realizzare le pari opportunita' di istruzione;
- d)azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuita' in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
- e)interventi perequativi;
- f)interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute. La risoluzione dei conflitti di competenze e' conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione e' conferita ai comuni.
Testo vigente dal 21 aprile 1998
