Art. 112 — Oggetto
Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in tema di "salute umana" e di "sanita' veterinaria". Restano esclusi dalla disciplina del presente capo le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le competenze sanitarie e medicolegali delle forze armate, dei corpi di polizia, del Corpo dei vigili del fuoco, delle Ferrovie dello Stato. Resta invariato il riparto di competenze tra Stato e regioni stabilito dalla vigente normativa in materia sanitaria per le funzioni concernenti:
- a)le sostanze stupefacenti e psicotrope e la tossicodipendenza;
- b)la procreazione umana naturale ed assistita;
- c)i rifiuti speciali derivanti da attivita' sanitarie, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- d)la tutela sanitaria rispetto alle radiazioni ionizzanti, di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- e)la dismissione dell'amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257;
- f)il sangue umano e i suoi componenti, la produzione di plasmaderivati ed i trapianti;
- g)la sorveglianza ed il controllo di epidemie ed epizozie di dimensioni nazionali o internazionali;
- h)la farmacovigilanza e farmacoepidemiologia nonche' la rapida allerta sui prodotti irregolari;
- i)l'impiego confinato e la emissione deliberata nell'ambiente di microrganismi geneticamente modificati.
- l)la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;
Testo vigente dal 15 dicembre 1999
