Art. 6 — Accelerazione delle procedure di riparto
Al fine di accelerare le procedure per l'erogazione del cinque per mille, nella ripartizione delle risorse destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Con il decreto di cui all'articolo 4 sono definite le modalita' attuative della disposizione di cui al comma 1.
Testo vigente dal 18 luglio 2017
