Art. 17-ter — Disposizioni in materia di 5 per mille
All'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. A decorrere dall'anno 2018, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, puo' essere destinata, a scelta del contribuente, a sostegno degli enti gestori delle aree protette. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di accesso al contributo, di formazione degli elenchi degli enti ammessi nonche' di riparto ed erogazione delle somme".
Testo vigente dal 6 dicembre 2017
