Art. 2 — Integrazione della legge 24 gennaio 1979, n. 18

Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al secondo comma dell'articolo 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purche' quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale»;
  • b)all'articolo 13 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il manifesto riproducente i contrassegni delle liste e i candidati ammessi deve essere pubblicato nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente la data delle elezioni.».

Testo vigente dal 24 febbraio 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-13;11~art2 · fonte del testo

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