All'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri della Comunita' europea che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilita' al Parlamento europeo previsti dalle rispettive disposizioni normative nazionali". All'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "In relazione ai rappresentanti di cui al secondo comma dell'articolo 4, si applicano le cause di incompatibilita' previste dalle rispettive disposizioni normative nazionali per l'elezione al Parlamento europeo".

Testo vigente dal 23 gennaio 1989

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 316/1989

    Questione inammissibile
    31 maggio 1989

    È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, l. 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'art. 1, primo comma, legge 18 gennaio 1989, n. 9, denunciato - in riferimento all'art. 51, comma primo Cost., in quanto sembra escludere l'estensione dell'elettorato passivo agli stranieri.

    Art. 4 Elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)) · Art. 1 Modificazione della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per l'eleggibilita' al Parlamento europeo dei cittadini degli altri Paesi membri della Comunita' europea · Art. 51 cost. · Art. 700 c.p.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-01-18;9~art1 · fonte del testo

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