Il comma 1 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' sostituito dal seguente: «1. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme del presente decreto da parte delle Forze di polizia indicate all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nel reclutamento del personale deve essere riservata, in base al fabbisogno di personale occorrente per l'espletamento dei compiti di istituto, una aliquota di posti per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca. Tale requisito risulta, per ciascun livello, dal possesso del corrispondente attestato previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. Ai suddetti candidati non e' richiesto il requisito di cui all'articolo 2199, commi 1 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.». Al comma 3 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, fermo quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto.».

Testo vigente dal 28 febbraio 2011

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-01-21;11~art1 · fonte del testo

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