Art. 36 — Modifiche ad altre disposizioni di legge
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.
Abrogato dal 13 gennaio 2018
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.
Abrogato dal 13 gennaio 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 13 febbraio 2010 al 13 gennaio 2018. 269 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253 di attuazione della direttiva 97/5/CE in materia di bonifici transfrontalieri, e' abrogato. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione tra l'altro della direttiva 2005/60/CE sono apportate le seguenti modificazioni:
tolto: a) all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: "c-bis) gli istituti di pagamento;";
tolto: b) all'articolo 53, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "nei confronti degli intermediari finanziari di cui" sono inserite le seguenti: "all'articolo 11, comma 1, lettera c-bis), autorizzati ai sensi dell'articolo 114 - novies, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e". L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' sostituito dal seguente: "1. A decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario di assegni circolari e bancari tratti su una banca insediata in Italia non puo' superare, rispettivamente, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilita' economica per il beneficiario non puo' superare, rispettivamente, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1° aprile 2010, la data di disponibilita' economica non puo' superare i quattro giorni lavorativi per tutti i titoli. E' nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.". All'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, il secondo periodo e' soppresso.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11~art36 · fonte del testo
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