La presente sezione si applica:

  • a)alle operazioni di pagamento in euro;
  • b)alle operazioni di pagamento transfrontaliere che comportano un'unica conversione tra l'euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro, a condizione che esse abbiano luogo in euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all'area dell'euro. (( La presente sezione e' applicabile anche ad operazioni di pagamento diverse da quelle di cui al comma 1, a meno che non sia diversamente convenuto dall'utente e dal prestatore di servizi di pagamento. Resta comunque ferma l'applicazione dell'articolo 23, che non puo' essere oggetto di deroga contrattuale. Per le operazioni di pagamento effettuate nel territorio dell'Unione europea, quando le parti di un contratto di pagamento convengono un termine massimo di esecuzione superiore a quello di cui all'articolo 20, tale termine non puo' essere superiore a quattro giornate operative dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento. ))

Testo vigente dal 13 gennaio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 13 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 13 febbraio 2010 al 13 gennaio 2018. 12 parole tolte, 24 parole aggiunte.

… e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all'area dell'euro. tolto: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, la aggiunto: La presente sezione e' applicabile anche ad tolto: altre operazioni di pagamento aggiunto: diverse da quelle di cui al comma 1, a meno che non sia diversamente convenuto tolto: dall'utilizzatore aggiunto: dall'utente e dal prestatore di servizi di pagamento. Resta comunque ferma l'applicazione dell'articolo 23, che non puo' essere oggetto di deroga contrattuale. tolto: Quando aggiunto: Per le operazioni di pagamento effettuate nel territorio dell'Unione europea, quando le parti di un contratto di pagamento convengono un termine massimo di esecuzione superiore a quello di cui all'articolo 20, tale termine non puo' essere superiore a quattro giornate operative tolto: successive alla aggiunto: dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11~art19 · fonte del testo

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