Art. 19 — Partecipazione dei lavoratori
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19.
Abrogato dal 3 luglio 2023
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19.
Abrogato dal 3 luglio 2023
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2 versioni dal 2008
Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 2008 al 3 luglio 2023. 489 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Se almeno una delle societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera ha un numero medio di lavoratori, nei sei mesi antecedenti la pubblicazione del progetto comune, superiore alle 500 unita' ed e' gestita in regime di partecipazione dei lavoratori ai sensi della disciplina ad essa applicabile, la partecipazione dei lavoratori nella societa' italiana risultante dalla fusione transfrontaliera ed il loro coinvolgimento nella definizione dei relativi diritti sono disciplinati in base a procedure, criteri e modalita' stabiliti in accordi tra le parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati nella societa' stessa. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in mancanza dei predetti accordi, trovera' applicazione, per quanto non previsto dal presente articolo, dall'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188:
tolto: a) articolo 3, commi 1, 2 e 3, 4, lettera a), 5, 6 e 11;
tolto: b) articolo 4, commi 1, 2, lettere a), g) e h), e 3;
tolto: c) articolo 5;
tolto: d) articolo 7, commi 1, 2, lettera b), e 3, salvo che le percentuali di cui al predetto comma 2, lettera b), per l'applicazione delle disposizioni di riferimento riportate all'allegato I, parte terza, del medesimo decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188, sono aumentate al trentatre' e un terzo per cento;
tolto: e) articoli 8, 10 e 12;
tolto: f) allegato I, parte terza, comma 1, lettera b). Il consiglio di amministrazione o di gestione della societa' italiana partecipante alla fusione transfrontaliera e i competenti organi di direzione o amministrazione delle societa' di altro Stato membro partecipanti alla fusione transfrontaliera possono decidere di applicare, senza negoziati preliminari, le disposizioni di riferimento di cui al comma 1, lettera f), a decorrere dalla data di efficacia della fusione transfrontaliera. Qualora in seguito a negoziati preliminari si applichino le disposizioni di riferimento per la partecipazione dei lavoratori di cui al comma 1, lettera f), alla quota di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di amministrazione o di vigilanza della societa' italiana risultante dalla fusione transfrontaliera puo' essere apposto un limite massimo. Tuttavia, qualora in una delle societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera i rappresentanti dei lavoratori costituiscano almeno un terzo dei membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza, la quota stessa non potra' risultare inferiore al terzo. Se almeno una delle societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera e' gestita in regime di partecipazione dei lavoratori, la societa' italiana risultante dalla fusione transfrontaliera che sia tenuta, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, ad applicare tale regime, deve assumere una forma giuridica che preveda l'esercizio dei diritti di partecipazione. La societa' di cui al comma 4 adotta i provvedimenti necessari a garantire la tutela dei diritti di partecipazione dei lavoratori in caso di successive fusioni con societa' italiane entro tre anni dalla data di efficacia della fusione transfrontaliera, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo ove compatibili.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 MARZO 2023, N. 19
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;108~art19 · fonte del testo
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