Art. 6 — Contenuto e fornitura della dichiarazione di prestazione e delle istruzioni e informazioni sulla sicurezza
E' responsabilita' del fabbricante individuare le caratteristiche da includere nella dichiarazione di prestazione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 305/2011, in relazione all'uso previsto del prodotto. Le Amministrazioni competenti, mediante decreto interministeriale, notificato ai sensi della direttiva n. 2015/1535, possono elencare le prestazioni dei prodotti e le relative caratteristiche essenziali di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 305/2011. Qualora la dichiarazione di prestazione venga fornita su supporto elettronico oppure messa a disposizione su un sito web nei modi previsti dal regolamento delegato (UE) n. 157/2014, ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 305/2011, si adottano le procedure di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato nazionale di un prodotto da costruzione, la dichiarazione di prestazione e le istruzioni e informazioni sulla sicurezza di cui agli articoli 11, paragrafo 6, 13, paragrafo 4, e 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011 sono fornite in lingua italiana. Ai fini dell'applicazione delle procedure semplificate di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 305/2011, il fabbricante allega alla dichiarazione di prestazione idonea documentazione attestante la qualita' di microimpresa secondo la definizione riportata nella raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003.
Testo vigente dal 10 luglio 2017
