E' responsabilita' del fabbricante individuare le caratteristiche da includere nella dichiarazione di prestazione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 305/2011, in relazione all'uso previsto del prodotto. Le Amministrazioni competenti, mediante decreto interministeriale, notificato ai sensi della direttiva n. 2015/1535, possono elencare le prestazioni dei prodotti e le relative caratteristiche essenziali di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 305/2011. Qualora la dichiarazione di prestazione venga fornita su supporto elettronico oppure messa a disposizione su un sito web nei modi previsti dal regolamento delegato (UE) n. 157/2014, ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 305/2011, si adottano le procedure di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato nazionale di un prodotto da costruzione, la dichiarazione di prestazione e le istruzioni e informazioni sulla sicurezza di cui agli articoli 11, paragrafo 6, 13, paragrafo 4, e 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011 sono fornite in lingua italiana. Ai fini dell'applicazione delle procedure semplificate di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 305/2011, il fabbricante allega alla dichiarazione di prestazione idonea documentazione attestante la qualita' di microimpresa secondo la definizione riportata nella raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003.

Testo vigente dal 10 luglio 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;106~art6 · fonte del testo

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