Art. 14 — Relazione annuale
Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli organismi notificati trasmettono a ciascuna delle Amministrazioni competenti una relazione sintetica con indicazione dell'attivita' svolta nell'anno precedente nel settore dei prodotti da costruzione. Nella relazione devono essere almeno specificati:
- a)il numero complessivo di certificati e di rapporti di prova emessi, modificati, sospesi, ritirati. Nel caso di sospensione o ritiro e' necessario indicare la motivazione di tali provvedimenti;
- b)la partecipazione ai lavori del coordinamento degli organismi notificati di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 305/2011;
- c)ogni modifica o revisione della struttura dell'organismo intercorsa nel periodo di riferimento, solo nel caso di notifica non basata su certificato di accreditamento, di cui all'articolo 12.
Testo vigente dal 10 luglio 2017
