Art. 33 — Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
[1]L'articolo 56 del decreto e' sostituito dal seguente: "ART. 56 Sanzioni per il preposto
[2]1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:
- a)con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);
- b)con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g). ".
Testo vigente dal 5 agosto 2009
