Art. 103 — Modifiche all'articolo 211 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
All'articolo 211, comma 2, del decreto, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza".
Testo vigente dal 5 agosto 2009
