Art. 13 — Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo n. 117 del 2017
All'articolo 56 del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresi' formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.».
Testo vigente dal 10 settembre 2018
