Art. 31 — Prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore
Per lo svolgimento delle verifiche di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore si applicano le modalita' di cui all'allegato L. Gli atti conclusivi dei procedimenti di valutazione del rapporto di sicurezza sono inviati dal CTR agli organi competenti perche' ne tengano conto nell'ambito delle procedure relative alle istruttorie tecniche previste in materia ambientale, di sicurezza sul lavoro, sanitaria e urbanistica, in particolare dal:
- a)decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalle relative leggi regionali, in materia di valutazione di impatto ambientale, di autorizzazione integrata ambientale e di rifiuti;
- b)decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;
- c)articolo 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- d)decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- e)regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420;
- f)articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- g)articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- h)regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Testo vigente dal 14 luglio 2015
