Art. 67 t.u.s.l. — Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio

In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonche' nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:

  • a)descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalita' di esecuzione delle stesse;
  • b)descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attivita' produttive con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicita' e di comprensibilita', le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalita' indicate dal comma 2. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove e' prevista la presenza di piu' di tre lavoratori. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

Testo vigente dal 21 agosto 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2013

Confronto con la versione in vigore dal 20 agosto 2009 al 21 agosto 2013. 72 parole tolte, 207 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: La costruzione e laaggiunto: In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonche' tolto: gli ampliamenti e le aggiunto: nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, aggiunto: i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore tolto: ed essere notificati aggiunto: e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territoriotolto: . La notifica di cui al comma 1 deve indicare gli aspetti considerati nella valutazione e relativi aggiunto: i seguenti elementi informativi:

a) tolto: alla descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalita' di esecuzione delle stesse;

b) tolto: alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti. tolto: Entro trenta aggiunto: Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attivita' produttive con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di tolto: notifica, l'organo di vigilanza territorialmente competente puo' chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati. La notifica aggiunto: entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicita' e di comprensibilita', le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalita' indicate dal comma 2. L'obbligo di comunicazione di cui al tolto: presente articolo aggiunto: comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove e' prevista la presenza di piu' di tre lavoratori. tolto: La notifica aggiunto: Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al tolto: presente articolo e' valida ai fini delle eliminazioni e delle semplificazioni di cui all'articolo 53, comma 5 aggiunto: comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art67 · fonte del testo

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