Art. 4 — Modifiche alla legge 18 giugno 1969, n. 323
Alla legge 18 giugno 1969, n. 323, il secondo comma dell'articolo unico, e' sostituito dal seguente: «La licenza ha la durata di cinque anni dal giorno del rilascio e puo' essere revocata dal questore a norma delle leggi di pubblica sicurezza.».
Testo vigente dal 8 settembre 2018
