Art. 7 — Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
All'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilita' a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale)»;
- b)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nel caso di progetti per i quali e' prevista la procedura di verifica di assoggettabilita' a VIA, l'autorizzazione integrata ambientale puo' essere rilasciata solo dopo che, ad esito della predetta procedura di verifica, l'autorita' competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA.»;
- c)al comma 4, le parole: «articolo 20» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19».
Testo vigente dal 6 luglio 2017
