L'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: «Art. 26 (Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori). - 1. Il provvedimento di VIA e' sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, nonche' nell'autorizzazione integrata ambientale, ove prevista. 2. L'autorizzazione recepisce ed esplicita almeno le seguenti informazioni:

  • a)il provvedimento di VIA;
  • b)le eventuali condizioni ambientali del provvedimento di VIA, una descrizione delle caratteristiche del progetto e delle eventuali misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli impatti ambientali negativi e significativi, nonche', ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio. 3. Della decisione in merito alla concessione o al rigetto dell'autorizzazione, e' data prontamente informazione al pubblico, nonche' alle Amministrazioni e agli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4, mediante pubblicazione sul sito web dell'autorita' che ha adottato l'atto, consentendo altresi' l'accesso almeno alle seguenti informazioni:
  • a)il contenuto della decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano;
  • b)le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico nel procedimento di VIA, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23, 24 e 24-bis, e, ove applicabile, ai sensi dell'articolo 32, nonche' l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione.».

Testo vigente dal 6 luglio 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;104~art15 · fonte del testo

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