Art. 9 — Cessione tramite conferimento
Gli enti previdenziali possono conferire parte del proprio patrimonio immobiliare ai fondi comuni di investimento immobiliare e alle societa' immobiliari di cui all'art. 2, comma 3, lettere c) e d). I progetti di conferimento sono sottoposti al parere preventivo dell'Osservatorio di cui all'art. 10, che esprime il suo motivato parere tenendo anche conto dei valori di conferimento rispetto ai prezzi di mercato degli immobili conferiti, delle caratteristiche di solidita' finanziaria e professionalita' dei soggetti di cui al comma 1, delle prospettive di redditivita' ed altresi' della congruita' degli obiettivi dei fondi comuni immobiliari prescelti rispetto alle specifiche finalita' perseguite nell'attivita' immobiliare degli enti. Nelle convenzioni di cessione di cui al comma 1 per gli immobili di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), deve essere previsto l'impegno delle societa' di gestione dei medesimi a non dismettere gli immobili prima di dieci anni ed altresi' il riferimento, per gli attuali conduttori, ai canoni di locazione previsti dall'art. 15. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, emana direttive agli enti previdenziali al fine di individuare criteri e modalita' idonee a favorire la costituzione di fondi di investimento immobiliare, anche con specifica finalizzazione all'acquisto degli immobili da dismettere ai sensi del presente decreto avvalendosi a tal fine anche delle agevolazioni di carattere fiscale e delle opportunita' previste, rispettivamente, dagli articoli 15 e 14 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come modificata ed integrata dal decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 503.
Testo vigente dal 2 marzo 1996
